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Tragedia Gole del Raganello Civita

by Redazione
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All’udienza del 27 maggio scorso, davanti la Corte di Appello di Catanzaro, investita della decisione sull’appello del Procuratore Generale in particolare dell’assoluzione dei sindaci di Civita, Cerchiara e San Lorenzo Bellizzi, tutti imputati primariamente del reato di inondazione colposa per la tragica vicenda delle Gole del Raganello, avvenuta il 20 agosto del 2018, la difesa del Comune di Civita (patrocinata dall’avv. David Zanforlini), ha richiesto la conferma della sentenza assolutoria del GUP di Castrovillari, non solo per i motivi espressi nella sentenza impugnata dalla Procura Generale,  ma ha anche aggiunto una circostanza che certamente verrà in futuro analizzata anche nel processo che, per gli altri capi di imputazione, sta procedendo avanti il Tribunale di Castrovillari. La difesa del Comune di Civita ha chiesto alla Corte di Catanzaro di valutare le conseguenze sull’impianto accusatorio dell’art. 8 del Decreto 21 luglio 1987 n. 424 (istitutivo della riserva naturale delle Gole del Raganello), che recita: “la vigilanza della riserva è affidata al Corpo Forestale dello Sato”.

La norma non è, per così dire, desueta perché nell’organigramma della Organizzazione per la tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare, esiste come competenza del Reparto Comando il Nucleo Vigilanza e Sicurezza, cioè una struttura destinata primariamente alla vigilanza sul territorio di competenza. Come tutti sappiamo il Corpo Forestale ora è confluito nella più ampia organizzazione territoriale dei Carabinieri, denominato Comando Carabinieri per la Tutela della Biodiversità, Parchi e CITES, il cui Comando di Cosenza, doveva, tra l’altro, “provvedere alla conservazione e manutenzione del patrimonio immobiliare amministrato”, cioè nel nostro caso, la Riserva delle Gole del Raganello. La circostanza ha estrema rilevanza nel processo ora celebrato avanti la Corte di Appello di Catanzaro, perché il Giudice del Merito dovrà valutare se la vigilanza prescritta in capo ai Carabinieri ex Corpo Forestale, qualora esercitata correttamente, nel senso di comunicare ai titolari della Protezione Civile locale, cioè i Sindaci, della bomba d’acqua che si stava riversando nell’invaso di San Lorenzo Bellizzi alle 13,45 del 20 agosto 2018, avrebbe consentito di intervenire facendo uscire le persone presenti nelle Gole prima delle 14,45, ora in cui si è verificato il drammatico evento in prossimità del Ponte del Diavolo.

Per la difesa del Comune di Civita la tempestiva e dovuta comunicazione dei Carabinieri Tutela della Biodiversità e dei Parchi di quanto stava avvenendo a monte del Comune di Civita avrebbe certamente consentito nell’ora intercorsa fra l’inizio della bomba d’acqua caduta a San Lorenzo Bellizzi e il verificarsi il drammatico incidente, di poter estrarre ogni visitatore sceso nelle Gole del Raganello.

All’udienza del 27 maggio scorso, davanti la Corte di Appello di Catanzaro, investita della decisione sull’appello del Procuratore Generale in particolare dell’assoluzione dei sindaci di Civita, Cerchiara e San Lorenzo Bellizzi, tutti imputati primariamente del reato di inondazione colposa per la tragica vicenda delle Gole del Raganello, avvenuta il 20 agosto del 2018, la difesa del Comune di Civita (patrocinata dall’avvocato David Zanforlini), ha richiesto la conferma della sentenza assolutoria del GUP di Castrovillari, non solo per i motivi espressi nella sentenza impugnata dalla Procura Generale, ma ha anche aggiunto una circostanza che certamente verrà in futuro analizzata anche nel processo che, per gli altri capi di imputazione, sta procedendo avanti il Tribunale di Castrovillari. La difesa del Comune di Civita ha chiesto alla Corte di Catanzaro di valutare le conseguenze sull’impianto accusatorio dell’art. 8 del Decreto 21 luglio 1987 n. 424 (istitutivo della riserva naturale delle Gole del Raganello), che recita: “la vigilanza della riserva è affidata al Corpo Forestale dello Sato”.

La norma non è, per così dire, desueta perché nell’organigramma della Organizzazione per la tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare, esiste come competenza del Reparto Comando il Nucleo Vigilanza e Sicurezza, cioè una struttura destinata primariamente alla vigilanza sul territorio di competenza. Come tutti sappiamo il Corpo Forestale ora è confluito nella più ampia organizzazione territoriale dei Carabinieri, denominato Comando Carabinieri per la Tutela della Biodiversità, Parchi e CITES, il cui Comando di Cosenza, doveva, tra l’altro, “provvedere alla conservazione e manutenzione del patrimonio immobiliare amministrato”, cioè nel nostro caso, la Riserva delle Gole del Raganello. La circostanza ha estrema rilevanza nel processo ora celebrato avanti la Corte di Appello di Catanzaro, perché il Giudice del Merito dovrà valutare se la vigilanza prescritta in capo ai Carabinieri ex Corpo Forestale, qualora esercitata correttamente, nel senso di comunicare ai titolari della Protezione Civile locale, cioè i Sindaci, della bomba d’acqua che si stava riversando nell’invaso di San Lorenzo Bellizzi alle 13,45 del 20 agosto 2018, avrebbe consentito di intervenire facendo uscire le persone presenti nelle Gole prima delle 14,45, ora in cui si è verificato il drammatico evento in prossimità del Ponte del Diavolo. Per la difesa del Comune di Civita la tempestiva e dovuta comunicazione dei Carabinieri Tutela della Biodiversità e dei Parchi di quanto stava avvenendo a monte del Comune di Civita avrebbe certamente consentito nell’ora intercorsa fra l’inizio della bomba d’acqua caduta a San Lorenzo Bellizzi e il verificarsi il drammatico incidente, di poter estrarre ogni visitatore sceso nelle Gole del Raganello.

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